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<h1><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=49&catid=12&Itemid=122">Organi di indirizzo politico-amministrativo</a></h1> <h1>Contenuti</h1> <ul> <li>Dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.</li> <li>Atto di nomina o di proclamazione con indicazione della durata dell'incarico/mandato elettivo</li> <li>Curriculum</li> <li>Compensi connessi all'assunzione della carica</li> <li>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</li> <li>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</li> <li>Eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti</li> <li>Le dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge 441/1982 (limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentono):</li> <li>una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"</li> <li>copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche</li> <li>una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.</li> <li>Le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della Legge 441/1982 (limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentono):</li> <li>un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale e copia della dichiarazione dei redditi (Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche)</li> <li>una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio)</li> <li>copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (Entro un mese successivo alla cessazione dall'ufficio)</li> </ul> <blockquote> <p><strong>Note</strong> Da pubblicare entro 3 mesi dall'elezione/nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato/incarico salvo la documentazione relativa al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, che resta pubblicata fino alla cessazione del mandato/incarico. Il decreto parla solo di parenti entro il secondo grado, non di affini quindi: - genitori e figli (1°grado) - fratelli e sorelle (2°grado) - nipoti e nonni (2° grado) Finita la pubblicazione, le informazioni relative alla situazione patrimoniale NON vengono trasferite nelle sezioni di archivio. In caso di mancato consenso è necessario darne evidenza</p> </blockquote> <h1>Articolo 13, comma 1, lettera a</h1> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;</p> <h1><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=50&catid=12&Itemid=122">Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</a></h1> <h1>Contenuti</h1> <p>Provvedimenti relativi alla mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi ai componenti degli organi politici amministrativi.</p> <h1>Articolo 47</h1> <p>Art. 47 - Sanzioni per casi specifici</p> <p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <h1><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=51&catid=12&Itemid=122">Rendiconti gruppi consiliari, regionali, provinciali</a></h1> <h1>Contenuti</h1> <ul> <li>Rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali (delle regioni, provincie autonome di Trento e Bolzano e provincie) con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo.</li> <li>Atti e relazioni degli organi di controllo</li> </ul> <p>Tali disposizioni non riguardano gli enti locali</p> <h1>Articolo 28, comma 1</h1> <p>Art. 28 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali</p> <p>1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo</p> <h1><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=13">Articolazione degli uffici</a></h1> <h1>Contenuti</h1> <ul> <li>Dati relativi all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.</li> <li>Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche</li> </ul> <h1>Articolo 13, comma 1, lettere b, c</h1> <p>Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.</p> <h1><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=53&catid=12&Itemid=122">Telefono e posta elettronica</a></h1> <h1>Contenuti</h1> <p>Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle PEC</p> <h1>Articolo 13, comma 1, lettera d</h1> <p>Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p>
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